Decreto Taglia Prezzi DL 21/22

E' terminato l’iter di conversione in Legge ed è stato pubblicato in GU il DL 21/22 entrato in vigore dal 21 maggio.
Molti i punti a favore del risparmio energia e gas.
Vi riportiamo di seguito gli articoli in materia di energia e gas che interessano imprese e famiglie:
Art. 3 Contributo sotto forma di credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica
- Previsto il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese con potenza disponibile ≥ 16,5kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia, un credito di imposta del 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel Q2 2022, qualora il prezzo della stessa calcolato sulla base del Q1 2022 abbia subito un incremento del costo per kWh < del 30% rispetto al Q1 2019.
- Prevista possibilità di cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva sessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni sole se effettuate a favore di banche e altri intermediari finanziari.
[NB l’ art. 2 del DL Aiuti, attualmente in fase di conversione in Parlamento, ha introdotto modifiche all’articolo in oggetto]
Art. 4 Contributo acquisto gas
- Istituito un credito di imposta per l’acquisto di gas alle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas, pari al 20% dei maggiori costi effettivamente sostenuti per l’acquisto di gas (per usi diversi dai termoelettrici) consumato nel Q2 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media riferita al Q1 2022 dei prezzi di riferimento al MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento > del 30% corrispondente al prezzo di riferimento del Q1 2019.
- Prevista possibilità di cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva sessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni sole se effettuate a favore di banche e altri intermediari finanziari.
[NB l’ art. 2 del DL Aiuti, attualmente in fase di conversione in Parlamento, ha introdotto modifiche all’articolo in oggetto]
Art. 5 Incremento del credito di imposta in favore di energivori e gasivori
Previsto incremento del credito di imposta istituito per il Q2 2022 con il DL 17/22:
- Dal 20% al 25% per le imprese energivore
- Dal 15% al 20% per le imprese gasivore
Art. 5 bis Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas
Per contribuire all’indipendenza energetica e favorire la produzione da rinnovabile in ambito agricolo, è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti in esercizio alla data di entrata in vigore di tale DL, mediante produzione aggiuntiva rispetto alla capacità nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della rete e della capacità in immissione contrattualizzata.
Art. 6 Bonus sociale power e gas
- Estesa la platea dei beneficiari del bonus sociale per l’energia elettrica e il gas, elevando per il periodo 1 aprile 2022 – dicembre 2022 la soglia ISEE da 8.265 € a 12.000 € per l’accesso alle famiglie svantaggiate.
- Per il periodo 1 aprile 2022 – 30 giugno 2022 l’incremento del valore soglia ISEE si applica ai fini dell’estensione dei benefici e con le modalità previste dall’art. 3 del DL 17/22.
Art. 6 bis Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici
È prorogato dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022 le disposizioni previste dalla L. Bilancio 2022 che consentono il pagamento rateizzato delle bollette elettriche e gas per i clienti domestici.
Art. 7 Trasparenza dei prezzi – Garante per la sorveglianza dei prezzi e Arera
- Rafforzate le attribuzioni al Garante per la sorveglianza dei prezzi, prevedendo la possibilità in capo allo stesso di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato l’incremento di prezzo e l’applicazione di una sanzione in caso di mancata risposta entro 10 giorni dalla richiesta. Istituita apposita Unità di missione presso il MISE.
I titolari di contratti di approvvigionamento gas per il mercato italiano sono tenuti a trasmettere, per la prima volta entro 15 gg dalla data di entrata in vigore del presente DL, al MITE e ad Arera i medesimi contratti e i nuovi che verranno sottoscritti.
- Prevista sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato, e in ogni caso non inferiore a 2.000€ e non superiore a 200.000€ nel caso di mancata trasmissione de contratti o delle relative modifiche. Incrementata la pianta organica dell’Arera di 25 unità per ottemperare ai maggiori oneri derivanti dall’attività di monitoraggio e controllo dei mercati energetici.
Art. 7 bis Modifiche all’art. 6 bis del DLgs 3 marzo 2011 n. 28
Introdotte misure di semplificazione volte a favorire la realizzazione di impianti FER.
In particolare, tra le altre cose, si includono tra li interventi sottoposti al regime di dichiarazione inizio lavori asseverata, quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata.
Art. 7-quarter Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale
La procedura di valutazione impatto ambientale die progetti FV > 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla Regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime Regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.
Art. 7 quinquies Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle FER
Incrementata dal 10 a 20 MW la soglia di potenza che, oltre a richiedere la VIA, fa scattare la competenza statale dell’autorizzazione.
Art. 7 sexies Misure di accelerazione dello sviluppo FER
Estesa la possibilità entro le quali realizzare impianti FV anche con moduli a terra.
Art. 8 Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e fondo garanzia PMI
Le imprese con sede in Italia clienti finali di energia elettrica e gas possono chiedere ai relativi fornitori con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di 24 rate.
Al fine di sostenere le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori, SACE rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio di credito in Italia, entro il limite massimo di impegni di 9.000 mln €.
Art. 37 Contributo straordinario contro il caro bollette
È istituito per l’anno 2022 un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario nella misura del 10%, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita di beni, l’attività di produzione elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
Il contributo è dovuto anche dai soggetti che, per successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati della UE.
- La base imponibile del contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferito al periodo 1 ottobre 2021 – 31 marzo 2022, rispetto il periodo 1 ottobre 2020 – 31 marzo 2021.
- Ai fini del calcolo del saldo si assume il totale delle operazioni attive, al netto di IVA, e il totale delle operazioni passive, al netto di IVA, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
- Il contributo è versato entro il 30 giugno 2022.
- Per il periodo 1 aprile 2022 – 31 dicembre 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano all’AGCM entro la fine di ciascun mese il prezzo medio di acquisto, produzione e vendita dell’energia elettrica, gas e prodotti petroliferi relativi al mese precedente.
[NB l’art. 55 DL Aiuti, attualmente in fase di conversione in Parlamento, ha introdotto modifiche all’art. 37]
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